Risarcimento Danni

Risarcimento danni: assistenza legale a Torino e Mondovì

Testo redatto con il supporto di strumenti di intelligenza artificiale e verificato nel merito dall’Avv. Alessandro Amato, che ne assume la responsabilità editoriale. Ultima revisione: ottobre 2026.

Chi subisce un danno ingiusto ha diritto a essere risarcito, ma il diritto non si trasforma da solo in denaro: occorre individuare il responsabile, provare il fatto e il nesso con il pregiudizio, quantificare correttamente ogni voce di danno e rispettare termini che, se trascurati, fanno perdere tutto. Lo Studio Legale Amato assiste i danneggiati in tutta la fase, dalla richiesta stragiudiziale alla causa, e difende chi riceve una richiesta di risarcimento che ritiene infondata o sproporzionata.


Quando spetta il risarcimento

Il risarcimento ha due fonti principali. La responsabilità extracontrattuale (art. 2043 c.c.) nasce da un fatto illecito commesso da chi non aveva alcun rapporto con il danneggiato: un incidente stradale, una caduta su un marciapiede dissestato, un’infiltrazione dall’appartamento del vicino. La responsabilità contrattuale (art. 1218 c.c.) nasce dall’inadempimento di un obbligo assunto: il fornitore che consegna un bene difettoso, il professionista che sbaglia la prestazione, l’impresa che esegue male i lavori.

La distinzione non è teorica. Cambiano il termine di prescrizione, la ripartizione dell’onere della prova e, spesso, i danni risarcibili. Il primo compito del legale è inquadrare correttamente il caso, perché un’azione impostata sul titolo sbagliato può essere respinta anche se il danno è reale.


Quali danni si possono chiedere

Danno patrimoniale

Comprende il danno emergente, cioè le perdite effettivamente subite (spese mediche, riparazioni, beni distrutti, spese legali e peritali), e il lucro cessante, cioè il guadagno mancato a causa del fatto (art. 1223 c.c.): giornate di lavoro perse, riduzione della capacità lavorativa, affari sfumati. Il lucro cessante è la voce più contestata e richiede prova rigorosa, con documentazione fiscale e, se necessario, una consulenza tecnica.

Danno non patrimoniale

È il pregiudizio alla persona che non si traduce in una perdita economica (art. 2059 c.c.). Al suo interno si distinguono tradizionalmente il danno biologico (la lesione dell’integrità psico-fisica, accertata dal medico legale e misurata in punti percentuali di invalidità), il danno morale (la sofferenza interiore) e il pregiudizio alla vita di relazione, cioè il mutamento delle abitudini e dei rapporti quotidiani. Dalle Sezioni Unite della Cassazione del 2008 (sentenze nn. 26972-26975) il danno non patrimoniale è considerato una categoria unitaria: le singole voci servono a descriverlo e a evitare che qualcosa resti fuori, non a moltiplicare il risarcimento.

Come si quantifica il danno alla persona

Per le lesioni derivanti dalla circolazione stradale e dalla responsabilità sanitaria si applicano le tabelle di legge: per le lesioni di lieve entità (fino al 9% di invalidità) l’art. 139 del Codice delle assicurazioni, per quelle più gravi la Tabella unica nazionale introdotta con il d.P.R. n. 12/2025, applicabile ai sinistri successivi al 5 marzo 2025, con valori aggiornati annualmente. Negli altri casi i tribunali utilizzano in prevalenza le tabelle elaborate dal Tribunale di Milano. In tutti i casi il valore tabellare è un punto di partenza: la personalizzazione del danno, da provare con elementi concreti, può aumentarlo in modo significativo.


I termini: la prescrizione

Il diritto al risarcimento si prescrive. Lasciar passare il termine senza un atto interruttivo valido significa perdere il diritto, anche se la responsabilità è evidente.

  • Cinque anni dal fatto per il danno da illecito extracontrattuale (art. 2947, primo comma, c.c.).
  • Due anni per il danno prodotto dalla circolazione dei veicoli (art. 2947, secondo comma, c.c.).
  • Il termine più lungo previsto per il reato, quando il fatto costituisce anche reato (art. 2947, terzo comma, c.c.): è il caso, ad esempio, delle lesioni personali.
  • Dieci anni per il danno da inadempimento contrattuale (art. 2946 c.c.).

La prescrizione si interrompe con una richiesta scritta che arrivi al responsabile (raccomandata o PEC) e ricomincia a decorrere da capo. Per questo la prima lettera di messa in mora va redatta con cura: deve individuare correttamente il destinatario e il fatto, altrimenti non produce effetto.


Le principali ipotesi di cui si occupa lo studio

Sinistri stradali

La richiesta di risarcimento va inviata all’assicurazione con i contenuti richiesti dagli artt. 148 e 149 del Codice delle assicurazioni; la compagnia ha 60 giorni per formulare un’offerta per i danni a cose (30 se il modulo di constatazione amichevole è firmato da entrambi i conducenti) e 90 giorni per i danni alla persona. Solo dopo è possibile agire in giudizio, previo tentativo di negoziazione assistita, che per le controversie da circolazione stradale è condizione di procedibilità (art. 3 d.l. n. 132/2014). Lo studio segue il danneggiato nella trattativa con l’assicurazione e valuta se l’offerta è congrua o se conviene la causa.

Responsabilità medica e sanitaria

La legge n. 24/2017 (legge Gelli-Bianco) ha ridisegnato la materia: la struttura sanitaria risponde a titolo contrattuale, il medico dipendente di regola a titolo extracontrattuale, e prima della causa è obbligatorio un accertamento tecnico preventivo con finalità conciliativa (art. 696-bis c.p.c.) o, in alternativa, la mediazione. Si tratta di controversie in cui la perizia medico-legale è decisiva e va impostata fin dall’inizio.

Danni da cose in custodia, cadute e infiltrazioni

Chi ha in custodia una cosa risponde dei danni che essa provoca, salvo che provi il caso fortuito (art. 2051 c.c.): il condominio per le parti comuni, il Comune per le strade, il proprietario per l’immobile da cui proviene l’infiltrazione. La norma è favorevole al danneggiato, ma la giurisprudenza valorizza la condotta della vittima, e la prova del fatto (foto, testimoni, verbali) va raccolta subito.

Danni da inadempimento contrattuale

Lavori eseguiti male, forniture difettose, prestazioni professionali inadeguate, ritardi nella consegna. In questi casi il risarcimento si affianca o si sostituisce agli altri rimedi (riduzione del prezzo, risoluzione del contratto) e la scelta tra l’uno e l’altro va fatta con attenzione, perché condiziona l’esito del giudizio. Si veda anche la pagina sul contenzioso civile.

Infortuni sportivi e danni da animali

Gli infortuni durante l’attività sportiva coinvolgono spesso polizze stipulate dalle federazioni o dalle associazioni, con termini di denuncia molto brevi e franchigie. I danni cagionati da animali ricadono sul proprietario o su chi se ne serve, salvo la prova del caso fortuito (art. 2052 c.c.).


Cosa fa lo studio

  • analisi preliminare del caso, con una valutazione onesta delle probabilità di successo e dei costi, prima di avviare qualsiasi iniziativa;
  • raccolta e conservazione delle prove, individuazione del responsabile e dell’eventuale assicurazione;
  • richiesta di risarcimento e interruzione della prescrizione;
  • trattativa con il responsabile o con la compagnia e valutazione delle offerte;
  • negoziazione assistita, mediazione o accertamento tecnico preventivo, quando previsti;
  • causa di risarcimento davanti al Giudice di Pace o al Tribunale e successiva esecuzione, se il responsabile non paga spontaneamente;
  • difesa di chi riceve una richiesta di risarcimento, con verifica della responsabilità e della quantificazione.

Per il recupero delle somme liquidate da una sentenza si vedano le pagine su recupero crediti e atto di precetto.


Domande frequenti

Quanto costa chiedere il risarcimento?

Dipende dal valore e dalla complessità del caso. Al primo incontro lo studio indica il preventivo per la fase stragiudiziale e, se si rende necessaria la causa, un preventivo distinto. In caso di vittoria in giudizio le spese legali sono di regola poste a carico del soccombente; nei sinistri stradali una parte delle spese stragiudiziali può essere richiesta alla compagnia.

L’assicurazione mi ha fatto un’offerta: devo accettarla?

No. L’offerta può essere accettata, rifiutata o incassata a titolo di acconto, con riserva di chiedere il resto. La scelta va fatta dopo aver verificato se tutte le voci di danno sono state considerate e se la quantificazione è corretta: le prime offerte sono spesso inferiori a quanto sarebbe riconosciuto in giudizio.

Ho avuto l’incidente più di un anno fa. Sono ancora in tempo?

Per i sinistri stradali il termine ordinario è di due anni, più lungo se il fatto costituisce reato. Se nel frattempo è stata inviata una richiesta scritta all’assicurazione o al responsabile, il termine è ripartito da quella data. Conviene far verificare la situazione subito.

Ho ricevuto una richiesta di risarcimento. Cosa devo fare?

Non ignorarla e non rispondere riconoscendo responsabilità o importi prima di una verifica. Se esiste una polizza (RC auto, RC della casa, RC professionale), il sinistro va denunciato alla compagnia nei termini di polizza. Lo studio verifica la fondatezza della pretesa e imposta la risposta.


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