Esecuzioni Immobiliari e Pignoramenti: assistenza a Torino e Mondovì, con operatività su tutto il territorio nazionale
L’esecuzione immobiliare è la procedura con cui un creditore munito di titolo esecutivo aggredisce un bene immobile del debitore per soddisfarsi sul ricavato della vendita forzata. È una delle procedure più complesse del diritto civile: richiede il rispetto di termini rigorosi, la conoscenza delle prassi dei Tribunali e una gestione attenta di ogni fase.
Lo Studio Legale Amato assiste sia i creditori che intendono avviare o intervenire in una procedura esecutiva, sia i debitori che si trovano a fronteggiare un pignoramento e valutano le loro opzioni.
Per il creditore: come avviare un’esecuzione immobiliare
Presupposti
Per avviare un’esecuzione immobiliare è necessario essere in possesso di un titolo esecutivo (decreto ingiuntivo definitivo, sentenza, atto notarile, cambiale protestata) e aver notificato al debitore il precetto, con l’intimazione di pagare entro 10 giorni.
Le fasi della procedura
La procedura si articola in più fasi: notifica del precetto al debitore, notifica e trascrizione dell’atto di pignoramento nei Registri Immobiliari, iscrizione a ruolo presso il Tribunale competente, udienza di autorizzazione alla vendita, procedura di vendita — con o senza incanto, o affidata a un professionista delegato — e infine distribuzione del ricavato tra i creditori concorrenti.
Intervento in procedure già pendenti
Il creditore che non ha avviato lui stesso la procedura può intervenire in un’esecuzione immobiliare già pendente, presentando la propria domanda di partecipazione entro i termini previsti dalla legge. Lo studio assiste i creditori intervenuti in tutte le fasi della procedura.
Per il debitore: come tutelarsi
Opposizione all’esecuzione (art. 615 c.p.c.)
Il debitore può proporre opposizione contestando il diritto del creditore a procedere esecutivamente: ad esempio perché il credito è già stato estinto, perché il titolo esecutivo è nullo, o perché non sussistono i presupposti per l’esecuzione. L’opposizione può essere proposta prima o dopo l’inizio dell’esecuzione.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617 c.p.c.)
È il rimedio per contestare vizi formali degli atti del procedimento esecutivo (ad esempio, irregolarità nella notifica del pignoramento). Deve essere proposta entro 20 giorni dall’atto contestato.
Conversione del pignoramento
Il debitore può chiedere la conversione del pignoramento, sostituendo al bene pignorato una somma di denaro corrispondente al valore del credito più spese. In questo modo evita la vendita dell’immobile, pur dovendo versare immediatamente o ratealmente l’importo stabilito.
Saldo a stralcio
In molti casi è possibile trattare con il creditore una soluzione stragiudiziale che consenta di chiudere la posizione a un importo inferiore a quello dovuto. Lo studio assiste il debitore nella trattativa e nella formalizzazione dell’accordo.
Domande frequenti
Posso fermare un’esecuzione immobiliare?
Sì, in determinati casi e con gli strumenti giusti. L’opposizione, la richiesta di sospensione al giudice dell’esecuzione, la conversione del pignoramento o un accordo con il creditore sono tutte strade percorribili. La fattibilità dipende dalla situazione specifica e dalla fase in cui si trova la procedura.
Ho ricevuto un precetto. Cosa devo fare?
Il precetto è l’ultimo avviso prima del pignoramento. Il debitore ha 10 giorni per pagare o trovare un accordo. È importante agire subito: dopo i 10 giorni il creditore può procedere con il pignoramento.
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