Decreto ingiuntivo su fatture elettroniche: documenti, tempi, costi

Decreto ingiuntivo su fatture elettroniche: documenti, tempi, costi

Questa pagina parla a chi il decreto ingiuntivo lo chiede, non a chi lo riceve. L’impresa che ha emesso fatture regolarmente consegnate e non pagate ha a disposizione un procedimento rapido, senza udienza e senza contraddittorio iniziale, che in poche settimane trasforma la fattura in un titolo esecutivo. La fatturazione elettronica ha reso questo percorso più solido, perché lascia tracce che la carta non lasciava. Lo Studio Legale Amato lo gestisce per imprese e professionisti, in modo seriale quando le posizioni sono molte, nei Fori di Cuneo e Torino e davanti a ogni altro Tribunale o Giudice di pace competente.


Perché la fattura elettronica rafforza la prova

Il decreto ingiuntivo si ottiene quando il credito è certo, liquido ed esigibile e risulta da prova scritta (art. 633 c.p.c.). Per i crediti d’impresa il codice ammette come prova anche gli estratti autentici delle scritture contabili regolarmente tenute (art. 634, c. 2, c.p.c.). La fattura cartacea, da sola, era un documento formato dal creditore e lasciava al giudice il dubbio che il debitore l’avesse mai ricevuta.

Con la fattura elettronica il quadro cambia. Il file XML transitato dal Sistema di Interscambio è un documento informatico con data certa, e la ricevuta di consegna rilasciata dallo SDI prova che la fattura è stata recapitata al destinatario, o messa a sua disposizione nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate. Il debitore non può più dire di non averla ricevuta. Molti Tribunali ritengono oggi che fattura elettronica e ricevuta SDI, insieme, costituiscano prova scritta idonea; altri continuano a chiedere l’estratto autentico delle scritture contabili o un documento che provi la consegna della merce o l’esecuzione del servizio. L’orientamento non è uniforme e lo studio lo verifica ufficio per ufficio: per questo il fascicolo viene costruito in modo da soddisfare anche il giudice più esigente.


Cosa serve per depositare il ricorso

  • Le fatture in formato XML con le relative ricevute SDI di consegna (o di mancata consegna con messa a disposizione), estratte dal portale Fatture e Corrispettivi o dal gestionale.
  • I documenti di trasporto firmati dal destinatario, oppure il contratto, l’ordine accettato, il rapporto di intervento o il verbale di consegna, a seconda che si tratti di merce o di servizi.
  • L’estratto conto del rapporto con il cliente, con eventuali pagamenti parziali e note di credito, in modo che l’importo richiesto sia netto e preciso.
  • La corrispondenza con il debitore: solleciti, promesse di pagamento, richieste di dilazione, contestazioni ricevute. Ciò che il debitore ha scritto conta quanto ciò che ha firmato.
  • La lettera di messa in mora, se inviata. Non è un presupposto del decreto, ma rafforza il ricorso e, per i crediti verso consumatori, fa decorrere gli interessi; tra imprese gli interessi di mora decorrono comunque dalla scadenza (art. 4 D.Lgs. 231/2002).
  • La visura camerale aggiornata del debitore, per verificarne sede, forma giuridica, eventuali procedure concorsuali e cancellazioni.

Se le fatture sono molte verso lo stesso debitore, il ricorso le cumula; se i debitori sono molti, lo studio prepara i ricorsi con una struttura uniforme, riducendo i tempi di ciascuno. Il metodo è descritto nella pagina sulla tutela del credito per imprese.


Chi è competente e quanto tempo ci vuole

La competenza segue il valore e il luogo: il Giudice di pace fino a diecimila euro, il Tribunale oltre; il ricorso si deposita nel luogo in cui ha sede il debitore o in quello in cui l’obbligazione doveva essere eseguita, cioè di regola la sede del creditore per i pagamenti in denaro, salvo che il contratto preveda un foro diverso. La scelta tra i fori possibili non è neutra: incide sui tempi e sulla sede dell’eventuale opposizione.

Il procedimento è scritto e senza udienza. Dal deposito all’emissione passano, a seconda dell’ufficio, da una a sei settimane. Il decreto va poi notificato entro sessanta giorni dalla pronuncia, pena l’inefficacia (art. 644 c.p.c.), e il debitore ha quaranta giorni dalla notifica per proporre opposizione (art. 641 c.p.c.). Trascorsi senza opposizione, il decreto diventa definitivo ed esecutivo (art. 647 c.p.c.).

Quando la documentazione è particolarmente forte — DDT firmati, riconoscimento scritto del debito, assegni — si può chiedere la provvisoria esecutività immediata (art. 642 c.p.c.), che consente di notificare il precetto e procedere al pignoramento senza attendere i quaranta giorni. Il giudice la concede con discrezionalità; la richiesta va motivata e documentata.


Quanto costa e chi paga

Il contributo unificato per il procedimento monitorio è ridotto alla metà rispetto al giudizio ordinario di pari valore (art. 13, c. 3, D.P.R. 115/2002), a cui si aggiungono l’anticipazione forfettaria e le spese di notifica. Il compenso dell’avvocato è liquidato dal giudice nel decreto secondo i parametri ministeriali e posto a carico del debitore, insieme al contributo e alle spese: se il debitore paga, rimborsa anche questi importi. Se il debitore è insolvente, nulla viene recuperato, e per questo la verifica preliminare sulla sua solvibilità è parte del lavoro. Lo studio indica il preventivo prima del deposito, posizione per posizione o per blocchi omogenei quando le pratiche sono molte.


Cosa succede se il debitore si oppone

L’opposizione trasforma il procedimento in una causa ordinaria davanti allo stesso ufficio. Nelle forniture tra imprese le contestazioni ricorrenti riguardano vizi della merce, ritardi, difformità del servizio, compensazioni con pretese del debitore. La solidità dei documenti raccolti prima del deposito decide la tenuta del decreto: un’opposizione generica contro fatture accettate, consegnate con DDT firmati e mai contestate per iscritto ha poche possibilità, e il creditore può chiedere che il decreto sia dichiarato provvisoriamente esecutivo in pendenza di opposizione (art. 648 c.p.c.) quando l’opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione. Per le controversie in materia condominiale, bancaria, di locazione e per le altre elencate dalla legge, nell’opposizione è obbligatoria la mediazione, con onere a carico del creditore: la scadenza va annotata il giorno in cui l’opposizione viene notificata. Per il punto di vista di chi riceve il decreto si veda la pagina dedicata al decreto ingiuntivo.


E dopo: precetto e pignoramento

Il decreto esecutivo è un titolo. Per metterlo in esecuzione occorre notificare l’atto di precetto, che assegna al debitore almeno dieci giorni per pagare, e poi procedere al pignoramento entro novanta giorni. La scelta del pignoramento dipende da ciò che il debitore ha: conti correnti e crediti verso i suoi clienti si aggrediscono con il pignoramento presso terzi, i beni mobili con il pignoramento mobiliare, gli immobili con quello immobiliare. Dopo il precetto, la ricerca telematica dei beni nelle banche dati pubbliche (art. 492-bis c.p.c.) indica dove conviene colpire.


Domande frequenti

Posso chiedere il decreto ingiuntivo senza aver inviato una messa in mora?

Sì. La messa in mora non è un presupposto del procedimento monitorio. Tra imprese gli interessi di mora decorrono comunque dalla scadenza della fattura. Una lettera preventiva resta utile: spesso ottiene il pagamento senza giudizio e, se ignorata, rafforza il ricorso.

Il cliente contesta la fattura via email. Posso comunque procedere?

Dipende dal contenuto della contestazione. Se riguarda vizi o inadempimenti specifici, il decreto rischia l’opposizione e conviene valutare prima la fondatezza del rilievo. Se è generica o pretestuosa, il decreto può essere chiesto, documentando la consegna e l’assenza di contestazioni tempestive.

Quanto tempo ho per agire?

I crediti da fornitura tra imprese si prescrivono di regola in dieci anni, ma alcune categorie hanno termini brevi: un anno per i trasporti (art. 2951 c.c.), tre anni per le parcelle dei professionisti (art. 2956 c.c.), termini particolari per somministrazioni e vendite al minuto. Il tempo gioca comunque contro il creditore: il debitore nel frattempo può perdere beni o entrare in procedura.

Il debitore ha sede in un’altra regione. Devo cercare un avvocato lì?

No. Lo studio deposita il ricorso telematicamente presso l’ufficio competente e, per gli adempimenti che richiedono presenza fisica, si avvale di domiciliatari, mantenendo la direzione della pratica e un unico interlocutore.


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