Quando un credito va messo a perdita e cosa serve al commercialista
Ogni impresa ha crediti che non incasserà mai. Il problema non è ammetterlo, è farlo nel momento giusto e con i documenti giusti: una perdita dedotta senza prova adeguata viene contestata in sede di verifica; una perdita rinviata per anni per mancanza di documenti tiene in bilancio un attivo che non esiste. Lo Studio Legale Amato lavora con le imprese e con i loro commercialisti per fornire la parte che spetta all’avvocato: la valutazione sulla recuperabilità del credito e la documentazione che dimostra perché il recupero non è possibile o non conviene, con sedi a Cuneo e Torino e operatività in tutta Italia.
Cosa chiede la legge per dedurre una perdita su crediti
L’art. 101, comma 5, del TUIR ammette la deduzione delle perdite su crediti quando risultano da elementi certi e precisi. È una clausola generale: l’impresa deve essere in grado di dimostrare che il credito è definitivamente inesigibile, o che tentare di incassarlo costerebbe più di quanto si otterrebbe. L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 26/E del 2013, ha indicato quali documenti ritiene idonei, e la giurisprudenza tributaria valuta caso per caso la coerenza tra l’importo del credito, lo sforzo di recupero compiuto e le prove raccolte.
Accanto alla regola generale la norma prevede alcune situazioni in cui gli elementi certi e precisi si considerano esistenti in ogni caso, senza che l’impresa debba provare altro:
- il debitore è assoggettato a una procedura concorsuale, dalla data della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, del decreto di ammissione al concordato preventivo o del provvedimento equivalente, oppure ha concluso un accordo di ristrutturazione omologato o un piano attestato pubblicato nel registro delle imprese; la deduzione automatica è stata estesa anche alla composizione negoziata, dalla pubblicazione del contratto o dell’accordo che la conclude;
- il credito è di modesta entità — non superiore a 2.500 euro, elevati a 5.000 per le imprese di più rilevanti dimensioni — ed è scaduto da almeno sei mesi;
- il diritto alla riscossione è prescritto;
- il credito è stato cancellato dal bilancio in applicazione dei principi contabili, nazionali o internazionali.
Un’avvertenza. Il testo del TUIR non è stato ancora interamente adeguato ai nomi e agli istituti del Codice della crisi: per la liquidazione giudiziale e la composizione negoziata la deducibilità automatica è pacifica, mentre per procedure come la liquidazione controllata del sovraindebitato o il concordato minore il dato letterale si presta a discussione. In questi casi il commercialista decide se affidarsi alla presunzione o documentare comunque gli elementi certi e precisi, e lo studio fornisce la documentazione in entrambe le ipotesi.
Quando la perdita è automatica e quando va documentata
| Situazione | Serve provare l’inesigibilità? | Cosa fornisce lo studio |
|---|---|---|
| Debitore in liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordo omologato, piano attestato, composizione negoziata conclusa | No, dalla data del provvedimento o della pubblicazione | copia della sentenza o del provvedimento, visura, eventuale domanda di insinuazione |
| Credito fino a 2.500 euro (5.000 per le grandi imprese) scaduto da oltre sei mesi | No | nulla di necessario; su richiesta, lettera di sollecito e verifica della scadenza |
| Credito prescritto | No | parere sulla maturata prescrizione e sull’assenza di atti interruttivi |
| Tutti gli altri casi: debitore irreperibile, cancellato, nullatenente, recupero antieconomico | Sì, con elementi certi e precisi | il materiale descritto nel paragrafo che segue |
La distinzione ha un rovescio pratico. Un credito di 1.800 euro scaduto da otto mesi si deduce senza altre formalità, e spendere in una procedura per documentarne la perdita non ha senso. Un credito di 15.000 euro verso una s.r.l. ancora attiva nel registro delle imprese, invece, non si può dedurre dicendo che “non paga”: occorre dimostrare perché non pagherà.
Quali documenti legali provano che un credito è inesigibile
La prova migliore è quella che nasce dal tentativo di recupero, perché dimostra insieme l’esistenza del credito e l’impossibilità di incassarlo.
Il verbale di pignoramento negativo redatto dall’ufficiale giudiziario, che attesta di non aver trovato beni mobili pignorabili presso il debitore, è il documento più usato. La dichiarazione negativa del terzo in un pignoramento presso terzi (la banca che comunica che il conto è chiuso o incapiente, il datore di lavoro che riferisce la cessazione del rapporto) ha lo stesso valore. L’esito della ricerca telematica dei beni nelle banche dati pubbliche (art. 492-bis c.p.c.), quando non emergono rapporti bancari, immobili o redditi, documenta che non c’è nulla da aggredire prima ancora di tentare il pignoramento.
La visura camerale che attesta la cancellazione della società dal registro delle imprese, unita alla verifica che i soci non abbiano riscosso somme dal bilancio finale di liquidazione, documenta che il soggetto debitore non esiste più e che non vi sono patrimoni su cui rivalersi. Il certificato di residenza negativo o l’esito della notifica che attesta l’irreperibilità della persona fisica prova che il debitore non è rintracciabile. Le visure ipotecarie e catastali che mostrano immobili già gravati da ipoteche superiori al valore di mercato dimostrano che un pignoramento immobiliare non darebbe nulla ai creditori chirografari.
Quando il tentativo giudiziale non è stato fatto, perché il credito non lo giustifica, serve la relazione dell’avvocato sull’antieconomicità del recupero: un documento che ricostruisce il credito, le verifiche patrimoniali svolte, i costi prevedibili di una procedura e le ragioni per cui questi supererebbero il risultato atteso. La relazione non sostituisce l’azione quando l’azione avrebbe prospettive, e non può limitarsi a frasi di stile; deve contenere dati verificabili. Redatta così, è il documento che la prassi dell’Agenzia e la giurisprudenza tributaria riconoscono come idoneo per i crediti che non conviene inseguire.
Vale infine un principio di coerenza: la documentazione deve essere proporzionata all’importo. Per un credito di qualche migliaio di euro bastano le visure e la relazione; per un credito di centomila euro il verificatore si aspetta che l’impresa abbia almeno tentato il decreto ingiuntivo e il pignoramento.
In quale anno si deduce la perdita
La perdita si deduce nell’esercizio in cui gli elementi certi e precisi si manifestano, secondo il principio di competenza. Il comma 5-bis dell’art. 101 consente però, per i crediti di modesta entità e per quelli verso debitori in procedura concorsuale, di dedurre la perdita nell’esercizio in cui viene imputata a bilancio anche se successivo a quello in cui i presupposti si sono realizzati, purché non oltre l’esercizio in cui il credito avrebbe dovuto essere cancellato in base ai principi contabili. Questo dà respiro, ma non elimina il problema della data: una relazione legale datata e i verbali delle procedure fissano il momento in cui l’inesigibilità è emersa, e proteggono l’impresa dalla contestazione di aver dedotto troppo presto o troppo tardi.
Come l’analisi legale del portafoglio aiuta a decidere
Nell’analisi del portafoglio insoluti descritta nella pagina sulla tutela del credito per imprese, ogni posizione viene classificata in recuperabile, da trattare o da documentare per la perdita. Il terzo gruppo non è un residuo: è un lavoro a sé, che produce per il commercialista un fascicolo per ciascun credito con l’indicazione della presunzione applicabile o degli elementi certi e precisi raccolti, con le date rilevanti.
Il vantaggio è duplice. L’impresa smette di tenere in bilancio crediti che gonfiano l’attivo e non valgono nulla, e lo fa con una base documentale che regge a una verifica. E il commercialista riceve materiale già ordinato, invece di dover ricostruire a posteriori, in sede di dichiarazione, cosa è stato fatto per ciascun debitore. Sulla sorte dei crediti verso imprese in procedura, e sui termini per l’insinuazione, si veda la pagina sui fornitori dell’edilizia; sugli strumenti per aggredire conti e crediti del debitore, quella sul pignoramento presso terzi.
Un chiarimento sui ruoli. La valutazione fiscale della perdita, la scelta dell’esercizio e la sua esposizione in dichiarazione spettano al commercialista dell’impresa. Lo studio fornisce il parere legale sulla recuperabilità e la documentazione che lo sostiene, e si coordina con il consulente fiscale quando richiesto.
Domande frequenti
Basta una lettera dell’avvocato per dedurre la perdita?
Una lettera che si limiti ad affermare che il credito è inesigibile non basta. Serve una relazione che documenti le verifiche svolte (visure, indagini patrimoniali, esiti di eventuali procedure) e motivi l’antieconomicità con dati concreti, proporzionati all’importo del credito.
Il debitore è una s.r.l. cancellata: posso dedurre subito?
La cancellazione è un elemento forte, ma va completata con la verifica del bilancio finale di liquidazione: se i soci hanno riscosso somme, il credito è ancora azionabile verso di loro nei limiti di quanto riscosso (art. 2495 c.c.), e la perdita è solo parziale. Con bilancio finale a zero, la documentazione è completa.
Ho un credito di 2.000 euro scaduto da un anno. Devo fare qualcosa?
Ai fini fiscali no: rientra tra i crediti di modesta entità scaduti da oltre sei mesi, per i quali la deduzione è automatica. Se però il debitore è solvibile, la convenienza a recuperarlo è un’altra questione, da valutare separatamente.
Posso dedurre la perdita e continuare a tentare il recupero?
Sì. La deduzione fiscale non estingue il credito. Se il debitore dovesse pagare in seguito, la somma incassata costituisce una sopravvenienza attiva tassabile. Per questo la scelta di mettere a perdita un credito e quella di abbandonarne il recupero vanno tenute distinte.
