Geometri, ingegneri, commercialisti: recuperare la parcella da imprese e PA
Il professionista tecnico o contabile che lavora per imprese ha un problema di credito diverso da quello del fornitore di merci: la prestazione è immateriale, il compenso è spesso pattuito a voce o in convenzioni scritte dal cliente, e la contestazione arriva quando il lavoro è già stato consegnato. Dal 2023 una legge ha cambiato le regole per i rapporti con i committenti più forti; per tutti gli altri valgono strumenti che il codice riserva ai professionisti iscritti a un ordine. Lo Studio Legale Amato assiste geometri, ingegneri, architetti, commercialisti, consulenti del lavoro e altri professionisti nel recupero dei compensi, in sede stragiudiziale e giudiziale.
A chi si applica la legge sull’equo compenso
La legge 21 aprile 2023, n. 49, in vigore dal 20 maggio 2023, si applica ai rapporti professionali regolati da convenzioni con tre categorie di committenti (art. 2): le imprese bancarie e assicurative, le società veicolo di cartolarizzazione, le loro controllate e mandatarie; le imprese che nell’anno precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato più di cinquanta dipendenti o hanno avuto ricavi superiori a dieci milioni di euro; la pubblica amministrazione e le società a partecipazione pubblica. Non si applica ai rapporti con le piccole e medie imprese né con i privati, che restano regolati dal codice civile e dalle tariffe o dai parametri di ciascuna professione.
Il professionista che lavora per una banca, per una compagnia di assicurazioni, per un gruppo industriale o per un Comune rientra quindi nella tutela; chi lavora per l’impresa artigiana o per la piccola s.r.l. no. La verifica dei requisiti dimensionali del committente — dipendenti e ricavi dell’anno precedente l’incarico, dalla visura e dal bilancio depositato — è il primo passo per capire quali strumenti usare.
Il compenso sotto i parametri è nullo
Per i rapporti coperti dalla legge, il compenso deve essere equo, cioè proporzionato alla quantità e qualità del lavoro e conforme ai parametri ministeriali della professione (art. 1). Le clausole che prevedono un compenso inferiore sono nulle (art. 3), e la nullità opera solo a vantaggio del professionista: il contratto resta in piedi, il giudice ridetermina il compenso secondo i parametri e può condannare il committente a un indennizzo. Sono nulle anche le clausole che impongono prestazioni aggiuntive gratuite, che anticipano termini di pagamento oltre i sessanta giorni, che riservano al committente la facoltà di modificare unilateralmente le condizioni o di pretendere la rinuncia al rimborso delle spese.
La conseguenza pratica è rilevante: il professionista che ha accettato, per ottenere l’incarico, una convenzione con compensi inferiori ai parametri può chiederne la rideterminazione, e la rinuncia preventiva non lo vincola. L’azione va però esercitata con equilibrio, perché mette in discussione il rapporto con il committente: spesso la leva serve più in trattativa che in giudizio.
| Committente ordinario (PMI, privato) | Committente ex art. 2 L. 49/2023 (banche, grandi imprese, PA) | |
|---|---|---|
| Compenso | libero accordo (art. 2233 c.c.); in mancanza, parametri | non inferiore ai parametri ministeriali, a pena di nullità della clausola (art. 3) |
| Termini di pagamento | accordo delle parti; D.Lgs. 231/2002 se il cliente è un’impresa o una PA | clausole oltre 60 giorni nulle; D.Lgs. 231/2002 per gli interessi |
| Titolo per il recupero | decreto ingiuntivo con parcella e parere dell’ordine (art. 636 c.p.c.) | in più, parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo (art. 7) |
| Prescrizione | tre anni, presuntiva (art. 2956 c.c.) | tre anni, presuntiva (art. 2956 c.c.) |
Il parere di congruità come titolo esecutivo
L’art. 7 introduce uno strumento nuovo. In alternativa al decreto ingiuntivo, il parere di congruità emesso dall’ordine o dal collegio sul compenso richiesto dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per le spese documentate, se rilasciato nel rispetto del procedimento amministrativo e se il debitore, dopo la notifica, non propone opposizione entro quaranta giorni con il rito semplificato (art. 281-undecies c.p.c.). In teoria il professionista può quindi ottenere un titolo senza passare dal giudice.
Un’avvertenza. L’istituto è recente e la sua applicazione nei Tribunali è ancora limitata: gli ordini hanno adottato procedure diverse per i pareri “esecutivi”, alcuni giudici dell’esecuzione hanno sollevato dubbi sui requisiti del titolo, e il debitore che si oppone trasforma comunque la vicenda in una causa. Lo studio valuta caso per caso se il parere ex art. 7 convenga davvero rispetto al decreto ingiuntivo, che resta la via più collaudata, e segue il professionista nel rapporto con il proprio ordine quando la strada del parere viene scelta.
Il decreto ingiuntivo per i professionisti: l’art. 636 c.p.c.
Per tutti i crediti professionali, coperti o meno dalla legge sull’equo compenso, il codice prevede una corsia preferenziale. Il professionista iscritto a un ordine può chiedere il decreto ingiuntivo producendo la parcella con il parere di congruità del proprio consiglio dell’ordine (art. 636 c.p.c.), che vale come prova scritta del credito ai fini dell’art. 633. Il parere non prova che l’incarico sia stato conferito né che la prestazione sia stata eseguita: per questo vanno allegati la lettera d’incarico o la convenzione, la corrispondenza con il cliente, gli elaborati consegnati, le pratiche depositate (per il geometra e l’ingegnere, i titoli edilizi e le comunicazioni al portale comunale; per il commercialista, le dichiarazioni trasmesse e le ricevute dell’Agenzia). La prova dell’incarico è il punto debole di molti professionisti, che iniziano a lavorare su una telefonata: una conferma scritta, anche via email, prima di cominciare, vale più di qualsiasi parere successivo.
Il cliente che si oppone contesta di solito la qualità della prestazione o l’entità del compenso. Sulla qualità, il professionista è tutelato dal fatto che il cliente ha utilizzato il lavoro: il progetto depositato, il bilancio approvato, la pratica andata a buon fine sono difficilmente compatibili con l’inadempimento. Sull’entità, i parametri ministeriali e il parere dell’ordine danno al giudice un riferimento oggettivo. Il percorso generale del monitorio è descritto nella pagina sul decreto ingiuntivo su fatture elettroniche; l’esecuzione sui conti del cliente in quella sul pignoramento presso terzi.
La prescrizione presuntiva: tre anni e un’eccezione insidiosa
Il diritto dei professionisti al compenso si prescrive in tre anni dal compimento della prestazione (art. 2956, n. 2, c.c.). La prescrizione è presuntiva: la legge presume che, trascorsi tre anni, il compenso sia stato pagato, e il cliente può eccepirlo anche se il pagamento non c’è mai stato. Il professionista può vincere la presunzione solo in due modi: ottenendo dal cliente un’ammissione in giudizio di non aver pagato, oppure deferendogli il giuramento. Se il cliente giura il falso, il rimedio è penale, non civile.
Per questo il professionista non può permettersi di lasciar passare il tempo. Una richiesta scritta di pagamento, per raccomandata o PEC, interrompe la prescrizione e fa ripartire il termine; l’emissione di una fattura o la messa in mora documentata valgono allo stesso modo. Il consulente che tiene aperte per anni le posizioni dei clienti morosi per non rovinare il rapporto rischia di perdere il credito nel momento in cui decide di chiederlo. Il metodo dello studio per la gestione dei crediti ricorrenti è descritto nella pagina sulla tutela del credito per imprese, professionisti e condomini.
Il committente pubblico
Quando il committente è una pubblica amministrazione, la legge sull’equo compenso si applica per espressa previsione, e si aggiungono le regole del D.Lgs. 231/2002 sui termini di pagamento delle amministrazioni, di trenta giorni elevabili a sessanta solo in casi determinati, con interessi di mora automatici. Il recupero segue però percorsi propri: la fattura elettronica va emessa sul Sistema di interscambio con il codice ufficio corretto, il credito deve essere certificato o comunque liquidato dall’ente, e l’esecuzione forzata verso la PA incontra limiti di impignorabilità e tempi di attesa dopo la notifica del titolo. Sono passaggi che lo studio conosce e che rendono il recupero verso l’ente pubblico lento ma, nella maggior parte dei casi, certo nell’esito.
Domande frequenti
Il mio cliente è una s.r.l. con venti dipendenti. Vale l’equo compenso?
No. La legge si applica alle imprese con più di cinquanta dipendenti o con ricavi oltre dieci milioni nell’anno precedente l’incarico, oltre a banche, assicurazioni e PA. Con la s.r.l. valgono il contratto e, in mancanza, i parametri; per il recupero restano il decreto ingiuntivo ex art. 636 c.p.c. e gli interessi del D.Lgs. 231/2002.
Il cliente dice di aver già pagato in contanti anni fa. Cosa posso fare?
Se sono passati più di tre anni dalla prestazione, il cliente può opporre la prescrizione presuntiva e il professionista può superarla solo con l’ammissione del cliente o deferendogli il giuramento. Se nel frattempo è stata inviata una richiesta scritta, il termine è ripartito da quella data e la presunzione non opera.
Il parere dell’ordine basta per il decreto ingiuntivo?
Il parere prova la congruità del compenso ma non il conferimento dell’incarico e l’esecuzione della prestazione, che vanno documentati con lettera d’incarico, corrispondenza ed elaborati. Senza questi documenti il decreto può essere ottenuto ma difficilmente regge a un’opposizione.
