Il decreto ingiuntivo: quando richiederlo, come funziona e cosa succede se il debitore si oppone

Il decreto ingiuntivo è probabilmente lo strumento più utilizzato nel recupero giudiziale dei crediti. Si tratta di un procedimento rapido, economico e — nella maggior parte dei casi — efficace per ottenere un titolo esecutivo senza affrontare un’intera causa civile.

Quando si può richiedere

Il decreto ingiuntivo è ammissibile quando il credito è certo, liquido ed esigibile, e risulta da una prova scritta. In pratica: fatture non pagate, contratti, assegni, cambiali, estratti conto bancari, scritture private riconosciute.

Non è necessario che il debitore sia preventivamente contattato, anche se è buona prassi procedere prima con una diffida scritta.

Come funziona la procedura

L’avvocato deposita un ricorso presso il Tribunale competente (in genere quello del luogo in cui risiede o ha sede il debitore). Il giudice esamina la documentazione senza contraddittorio e, se ritiene il credito provato, emette il decreto. Il decreto viene poi notificato al debitore, che ha 40 giorni per opporsi.

Se il credito è fondato su prova scritta particolarmente solida (cambiale, assegno, atto pubblico), il giudice può concedere la provvisoria esecutività: in questo caso il creditore può agire immediatamente in via esecutiva anche prima che decorra il termine per l’opposizione.

Cosa succede se il debitore si oppone

L’opposizione al decreto ingiuntivo trasforma il procedimento in un ordinario giudizio civile. Il creditore deve quindi dimostrare la fondatezza del proprio credito nel contraddittorio con il debitore. Se il creditore vince, il decreto diventa definitivamente esecutivo; se perde, il decreto viene revocato.

L’opposizione può essere fondata su ragioni di merito (contestazione del credito) o su ragioni procedurali (vizi di forma, incompetenza del tribunale). In entrambi i casi, è essenziale affidarsi a una difesa tecnica adeguata.

Decreto ingiuntivo europeo

Per crediti transfrontalieri all’interno dell’Unione Europea è disponibile il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento (Reg. CE 1896/2006), che consente di ottenere un titolo esecutivo valido in tutti gli Stati membri.

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