Insinuazione al passivo: guida pratica per il creditore nella liquidazione giudiziale

Quando un’impresa viene dichiarata in liquidazione giudiziale (l’ex fallimento, ribattezzato così dal Codice della crisi d’impresa del 2019), i creditori devono presentare formalmente la propria domanda di ammissione al passivo per poter partecipare alla distribuzione dell’attivo. Questo procedimento si chiama insinuazione al passivo ed è governato da regole precise, con termini perentori da rispettare.


Cos’è la liquidazione giudiziale

La liquidazione giudiziale è la procedura concorsuale che sostituisce il fallimento nel quadro del Codice della crisi d’impresa (D.Lgs. 14/2019, in vigore dal luglio 2022). Il debitore perde la gestione del patrimonio, che passa al curatore; i creditori devono presentare domanda di ammissione al passivo per ottenere il riconoscimento del loro credito.


I termini per l’insinuazione

Il Tribunale che dichiara la liquidazione giudiziale fissa una data per l’adunanza dei creditori (udienza di verifica dei crediti). Entro 30 giorni prima di questa data, i creditori devono depositare la propria domanda.

L’insinuazione tardiva (dopo la scadenza) è ammessa, ma con conseguenze: il creditore tardivo non partecipa alle distribuzioni già effettuate e può farlo solo nelle ripartizioni successive; se si insinua oltre 12 mesi dalla dichiarazione di liquidazione, la sua ammissione è possibile solo se il ritardo non dipende da colpa.


Come si presenta la domanda

Dal 2019, le domande di ammissione al passivo si depositano telematicamente attraverso il portale del Ministero della Giustizia (processo civile telematico), a firma dell’avvocato che assiste il creditore.

La domanda deve contenere: l’indicazione del credito con la sua causa, la descrizione dei beni e diritti su cui si chiede il riconoscimento di eventuali diritti di prelazione (ipoteca, privilegio, pegno), e tutta la documentazione a supporto.


Tipologie di creditori: chirografari, privilegiati, ipotecari

Non tutti i creditori sono uguali nella procedura concorsuale. I creditori chirografari sono i creditori ordinari, senza garanzie particolari: vengono soddisfatti dopo i creditori privilegiati e ipotecari, spesso in percentuali molto basse.

I creditori privilegiati godono di una prelazione sulla massa dell’attivo o su specifici beni. I creditori ipotecari hanno garanzia reale (ipoteca) su specifici immobili e vengono soddisfatti con priorità.


Cosa fare se il credito viene ammesso con riserva o non ammesso

Il giudice delegato può ammettere il credito, ammettere il credito con riserva, o non ammetterlo. In caso di non ammissione o di ammissione solo parziale, il creditore può proporre opposizione allo stato passivo davanti al Tribunale.


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