La revocatoria fallimentare — oggi disciplinata dall’art. 166 e seguenti del Codice della crisi d’impresa — è uno degli strumenti più temuti nelle procedure concorsuali. Consente al curatore di recuperare al patrimonio del debitore le somme e i beni che erano stati pagati o ceduti nel periodo che precede la dichiarazione di liquidazione giudiziale.
Se hai ricevuto un pagamento da un’impresa che è poi fallita — o sei una banca che ha ricevuto rimborsi di finanziamenti — potresti ricevere un atto di citazione del curatore. Ecco cosa sapere.
Cos’è la revocatoria fallimentare
La revocatoria fallimentare è un’azione con cui il curatore chiede al Tribunale di dichiarare inefficaci — nei confronti della massa dei creditori — alcuni atti compiuti dal debitore prima del fallimento. Gli atti dichiarati inefficaci devono essere restituiti alla massa.
Quali atti può revocare il curatore
Il Codice della crisi distingue tra atti a titolo gratuito (revocabili senza condizioni nei due anni precedenti), pagamenti e atti anormali (revocabili con presunzione di conoscenza dell’insolvenza), e pagamenti normali (revocabili se il creditore sapeva dell’insolvenza del debitore).
Le esenzioni: quando l’azione revocatoria non si applica
Non sono revocabili, tra gli altri: i pagamenti di beni e servizi effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa a condizioni normali; le rimesse bancarie in conto corrente che abbiano ridotto l’esposizione in modo non durevole; le operazioni di gestione accentrata della tesoreria.
Le banche godono di un’esenzione importante: le rimesse su conto corrente non sono revocabili se il conto aveva un saldo comunque passivo prima e dopo la rimessa.
Come difendersi da un’azione revocatoria
La difesa si articola su più livelli: contestazione dei presupposti formali dell’azione; prova della buona fede (cioè che al momento del pagamento non si sapeva dell’insolvenza del debitore); applicazione delle esenzioni previste dalla legge.
La prova della buona fede è l’elemento centrale nella maggior parte delle revocatorie. Elementi rilevanti: le condizioni del pagamento (regolare o anomale), le informazioni pubbliche disponibili al momento, i rapporti commerciali tra le parti.
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