Pignoramento presso terzi per le imprese creditrici
Quando il debitore non ha immobili liberi da ipoteche né beni mobili di valore, il suo patrimonio sta altrove: sul conto corrente, nei crediti che vanta verso i propri clienti, nei canoni che incassa, nello stipendio se è una persona fisica. Il pignoramento presso terzi è lo strumento che intercetta queste somme prima che arrivino al debitore, ed è, per i crediti d’impresa, la forma di esecuzione più usata. Lo Studio Legale Amato lo gestisce per imprese e professionisti titolari di un decreto ingiuntivo o di una sentenza, nei Fori di Cuneo e Torino e davanti ai Tribunali di tutta Italia.
Che cosa si può pignorare presso terzi
Il conto corrente è il bersaglio più frequente: il pignoramento blocca il saldo disponibile al momento della notifica e le somme che affluiscono fino alla dichiarazione del terzo. Se il debitore è un’impresa, si pignorano i crediti verso i suoi clienti, cioè le fatture che deve ancora incassare: il cliente del debitore, raggiunto dall’atto, paga al creditore procedente anziché al suo fornitore. Si pignorano i canoni di locazione se il debitore è proprietario di immobili affittati, i compensi se è un professionista o un agente, i crediti verso la pubblica amministrazione con le particolarità del caso.
Se il debitore è una persona fisica che lavora, si pignorano stipendio o pensione, con i limiti dell’art. 545 c.p.c.: un quinto dello stipendio netto, un quinto della pensione per la parte che eccede il minimo impignorabile, e sul conto corrente dove vengono accreditati solo le somme che superano il triplo dell’assegno sociale, per quanto si trova sul conto al momento del pignoramento. Sono limiti che riducono il recupero mensile ma lo rendono costante nel tempo.
Come si individua il terzo: la ricerca telematica
Il problema pratico è sapere dove il debitore tiene i soldi e chi sono i suoi clienti. Dopo la notifica del precetto, il creditore può chiedere all’ufficiale giudiziario l’accesso alle banche dati pubbliche — anagrafe tributaria con l’archivio dei rapporti finanziari, enti previdenziali, pubblico registro automobilistico — per individuare i rapporti bancari, i datori di lavoro e i beni del debitore (art. 492-bis c.p.c.). L’esito arriva in poche settimane e indica presso quali banche il debitore ha conti, chi gli versa stipendi o compensi, quali veicoli possiede. È il passaggio che evita pignoramenti “al buio” presso banche a caso, che costano e spesso tornano negativi.
Per i crediti verso i clienti del debitore la ricerca telematica non basta: servono informazioni commerciali, l’esame delle fatture elettroniche emesse dal debitore quando siano note, o la conoscenza del settore. Un fornitore sa spesso chi sono i clienti principali del proprio cliente moroso, e questa conoscenza vale quanto una banca dati.
Come si svolge la procedura
L’atto di pignoramento viene notificato al debitore e al terzo (art. 543 c.p.c.). Contiene l’indicazione del credito, l’intimazione al terzo di non disporre delle somme dovute al debitore, l’invito a rendere la dichiarazione e la citazione del debitore a comparire davanti al giudice dell’esecuzione. Il creditore deve poi iscrivere la procedura a ruolo nei termini di legge e, dopo la riforma del 2022, notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, pena l’inefficacia del pignoramento (art. 543, commi 4 e 5, c.p.c.): un adempimento formale che va rispettato con attenzione, perché la sua omissione fa cadere tutto.
Il terzo comunica al creditore, di regola via PEC, di quali somme è debitore verso il pignorato e se vi sono altri pignoramenti (art. 547 c.p.c.). La banca indica il saldo, il datore di lavoro lo stipendio netto, il cliente le fatture da pagare. Se il terzo non risponde e il credito è certo, il giudice può fissare un’udienza per l’accertamento (artt. 548 e 549 c.p.c.). Alla prima udienza utile, se la dichiarazione è positiva, il giudice emette l’ordinanza di assegnazione (art. 553 c.p.c.): il terzo paga direttamente al creditore le somme fino alla concorrenza del credito, in un’unica soluzione se il saldo è capiente, a rate mensili se si tratta di stipendio o pensione.
Concorso con altri creditori
Il pignoramento presso terzi non dà precedenza a chi arriva primo. Se altri creditori intervengono nella procedura con un titolo esecutivo, o se il terzo dichiara di aver già ricevuto altri pignoramenti, le somme vengono distribuite tra tutti in proporzione ai crediti, salvi i privilegi. Nei pignoramenti di stipendio, invece, il limite del quinto è unico e chi arriva dopo deve attendere che il primo creditore sia soddisfatto, salvo i crediti alimentari che hanno una quota separata. Un conto corrente già pignorato da una banca o dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione può non lasciare nulla: anche per questo la dichiarazione del terzo e la verifica preventiva contano.
Costi e tempi reali
Il contributo unificato per le esecuzioni mobiliari e presso terzi è contenuto e dipende dal valore del credito; a questo si aggiungono le spese di notifica, che aumentano con il numero dei terzi pignorati, e il compenso dell’avvocato, liquidato dal giudice nell’ordinanza di assegnazione e posto a carico del debitore. Dalla notifica dell’atto all’ordinanza di assegnazione passano di norma da due a cinque mesi, a seconda del carico dell’ufficio; l’incasso segue l’ordinanza di qualche settimana se il terzo è una banca con saldo capiente, di mesi o anni se si tratta di trattenute mensili sullo stipendio.
Il pignoramento presso terzi conviene quando la ricerca telematica ha individuato rapporti attivi, quando il debitore ha un’attività che genera incassi, quando è un dipendente o un pensionato con reddito sopra i minimi. Non conviene quando il debitore è una società senza conti attivi e senza clienti noti, quando il conto è già pignorato da altri per importi superiori al saldo, o quando il credito è così piccolo che le spese di notifica a più terzi lo assorbirebbero. In questi casi la risposta corretta non è pignorare lo stesso, ma documentare la perdita, come descritto nella pagina sulle perdite su crediti. Per il percorso che precede l’esecuzione si veda la pagina sul decreto ingiuntivo su fatture elettroniche; il metodo complessivo è nella pagina sulla tutela del credito per imprese.
Domande frequenti
Posso pignorare il conto senza sapere in quale banca è acceso?
Si può notificare l’atto a più banche, ma ogni notifica costa e le banche senza rapporti dichiarano negativamente. La ricerca telematica dei beni (art. 492-bis c.p.c.), dopo il precetto, individua i rapporti effettivi e permette di colpire solo dove c’è qualcosa.
Il mio debitore ha un cliente importante che gli deve dei soldi. Posso farmi pagare da lui?
Sì, pignorando il credito del tuo debitore verso quel cliente. Il cliente, ricevuto l’atto, non può più pagare il tuo debitore e deve dichiarare quanto gli deve; il giudice assegna poi la somma a te. Serve conoscere il nome e la sede del cliente e avere ragione di ritenere che il credito esista.
Il terzo non ha risposto. Cosa succede?
Se il terzo non rende la dichiarazione, il creditore può chiedere al giudice di fissare un’udienza per accertare l’esistenza del credito pignorato; se il terzo non compare né contesta, il credito può considerarsi non contestato nei termini previsti dalla legge. Nei casi dubbi si apre un accertamento, che allunga i tempi.
Il debitore ha chiuso il conto dopo il precetto. È tutto perduto?
No. Il precetto non impedisce al debitore di muovere i propri soldi, e per questo il pignoramento va notificato in tempi stretti dopo la scadenza del termine. Se il conto è stato chiuso, la ricerca telematica aggiornata può individuarne uno nuovo; se il debitore ha svuotato il patrimonio in frode ai creditori, restano azioni specifiche, da valutare caso per caso.
