Insoluti nella filiera agroalimentare: le regole speciali del D.Lgs. 198/2021
Chi vende prodotti agricoli o alimentari ad altre imprese — il produttore alla cooperativa o all’industria, il trasformatore al grossista o alla distribuzione, il mangimificio all’allevatore — opera in un mercato in cui la legge ha deciso di proteggere il fornitore più di quanto accada in ogni altro settore. Termini di pagamento che non si possono allungare, interessi di mora più alti di quelli ordinari, un’autorità pubblica che sanziona chi paga in ritardo. Sono tutele poco conosciute e ancor meno usate. Lo Studio Legale Amato assiste le imprese della filiera nel recupero degli insoluti e nell’uso corretto di queste regole, in sede stragiudiziale e giudiziale.
Quale legge si applica oggi
Per quasi dieci anni la materia è stata regolata dall’art. 62 del D.L. 1/2012, ancora citato in molti contratti e in molte fatture. Quella norma è stata abrogata dal 15 dicembre 2021 dal D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 198, che ha recepito la direttiva europea sulle pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. Il nuovo decreto ne conserva l’impianto e lo rafforza: si applica alle cessioni di prodotti agricoli e alimentari tra imprese, a prescindere dalla dimensione, con l’esclusione delle vendite ai consumatori, e a differenza del passato copre anche i passaggi tra produttori agricoli.
I prodotti agricoli sono quelli dell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, che comprende, tra gli altri, animali vivi, carni, latte, cereali, frutta e ortaggi, vino e anche i mangimi e gli alimenti preparati per animali; i prodotti alimentari sono quelli trasformati destinati all’alimentazione umana. Il fornitore di mangimi all’allevamento, spesso convinto di rientrare nella disciplina generale, gode quindi delle stesse tutele del produttore di latte.
Il contratto scritto e i documenti che lo sostituiscono
Il decreto richiede che il contratto di cessione sia stipulato per iscritto prima della consegna e indichi durata, quantità e caratteristiche del prodotto, prezzo, modalità di consegna e di pagamento (art. 3). La regola è meno gravosa di quanto sembri: gli elementi obbligatori possono risultare anche dai documenti di trasporto, dalle fatture e dagli ordini di acquisto, purché li contengano. Una fattura elettronica completa, un ordine via email con quantità e prezzo, un DDT con l’indicazione del prezzo unitario soddisfano il requisito. Per chi vende in modo continuativo allo stesso acquirente, un contratto quadro annuale che fissi le condizioni risolve il problema alla radice ed è il primo consiglio che lo studio dà ai propri clienti del settore.
Trenta e sessanta giorni: termini che il compratore non può spostare
Il pagamento dei prodotti deperibili — quelli che per natura o nella fase di trasformazione possono diventare inadatti alla vendita entro trenta giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione — deve avvenire entro trenta giorni; per gli altri prodotti entro sessanta (art. 4, c. 1). Il termine decorre dal termine del periodo di consegna convenuto o dalla data in cui è stabilito l’importo da pagare, se successiva. Il pagamento oltre questi termini è qualificato dalla legge come pratica commerciale sleale, e la clausola che prevede termini più lunghi è nulla.
In caso di ritardo sono dovuti al fornitore, senza bisogno di costituzione in mora, gli interessi legali di mora del D.Lgs. 231/2002 maggiorati di ulteriori quattro punti percentuali (art. 4, c. 2): al tasso di riferimento BCE si sommano quindi dodici punti, contro gli otto della regola generale. La maggiorazione è inderogabile. Sono vietate, in quanto pratiche sleali, le clausole che escludono l’applicazione degli interessi di mora o il rimborso delle spese di recupero a danno del fornitore.
| Regola generale (D.Lgs. 231/2002) | Filiera agroalimentare (D.Lgs. 198/2021) | |
|---|---|---|
| Forma del contratto | libera | scritta prima della consegna; elementi anche in DDT, fatture, ordini (art. 3) |
| Termine di pagamento | 30 giorni, salvo accordo; oltre 60 solo se pattuito espressamente e non gravemente iniquo | 30 giorni per i deperibili, 60 per gli altri, inderogabili (art. 4, c. 1) |
| Interessi di mora | BCE + 8 punti, automatici | BCE + 8 + ulteriori 4 punti, automatici e inderogabili (art. 4, c. 2) |
| Clausole in deroga | valide se non gravemente inique | nulle; l’esclusione di interessi e spese di recupero è pratica sleale |
| Sanzione pubblica | nessuna | fino al 3,5% del fatturato, minimo 1.000 euro, irrogata dall’ICQRF (art. 10) |
La leva pubblica: l’ICQRF e le sanzioni
Il decreto affida l’accertamento delle violazioni e l’irrogazione delle sanzioni all’Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressione frodi (ICQRF) del Ministero dell’agricoltura, che agisce d’ufficio o su denuncia di qualunque soggetto interessato. Per il mancato rispetto dei termini di pagamento la sanzione è commisurata ai ritardi, fino al 3,5% del fatturato dell’ultimo esercizio dell’acquirente, con un minimo di mille euro; per la prosecuzione di pratiche già inibite si applica il massimo, entro il tetto del dieci per cento del fatturato (art. 10). La denuncia può essere presentata anche in forma riservata e non sostituisce il recupero civile, ma per il fornitore che subisce ritardi sistematici da un acquirente strutturato è una leva che cambia i rapporti di forza. Va usata con misura e con documentazione: fatture, date di consegna, estratti conto dei pagamenti.
Come si recupera il credito in sede civile
La documentazione richiesta dal decreto — contratto o ordini, DDT, fatture elettroniche con ricevuta SDI — è la stessa che serve per il decreto ingiuntivo (artt. 633 e 634 c.p.c.), nel quale si chiedono capitale, interessi maggiorati e spese. La diffida che precede il ricorso richiama il D.Lgs. 198/2021 e il tasso maggiorato: molti acquirenti scoprono in quel momento che il “pagamento a 90 giorni” che applicano da anni è illegittimo e produce interessi al 14%. Il percorso successivo è quello ordinario, descritto nelle pagine sul decreto ingiuntivo su fatture elettroniche e sul pignoramento presso terzi; il metodo complessivo dello studio è nella pagina sulla tutela del credito per imprese.
Recuperare da un’impresa agricola: cosa cambia
Quando il debitore è un imprenditore agricolo (art. 2135 c.c.) — l’allevamento che non paga il mangime, l’azienda che non paga sementi, macchine o servizi — il creditore incontra regole proprie che vanno conosciute prima di spendere.
L’imprenditore agricolo non è assoggettabile a liquidazione giudiziale: in caso di insolvenza si applicano le procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento (art. 2, c. 1, lett. c, del Codice della crisi), cioè la liquidazione controllata e il concordato minore, con tempi e dinamiche diverse dalle procedure delle imprese commerciali. I contributi dell’Unione europea erogati all’agricoltore (gli aiuti PAC) sono impignorabili per legge (art. 3, c. 5-duodecies, D.L. 182/2005) e non possono essere compensati dal creditore privato: il pignoramento presso AGEA o presso l’organismo pagatore è destinato a fallire. Sono invece pignorabili i titoli all’aiuto, cioè i diritti iscritti nel Registro nazionale titoli che danno accesso ai contributi: la Cassazione (Sez. III, n. 26115/2021) ha chiarito che vanno pignorati con un pignoramento mobiliare autonomo, distinto da quello dei terreni, con annotazione del vincolo nel registro tenuto da AGEA ai fini dell’opponibilità, e mai con il pignoramento presso terzi. È uno strumento poco praticato e tecnicamente delicato, che richiede la consultazione preventiva del registro e l’indicazione dei titoli da colpire.
Quanto ai terreni, sono di regola già gravati da ipoteche a favore delle banche che finanziano l’azienda, e il valore residuo per il creditore chirografario è spesso nullo; i crediti dell’agricoltore verso le cooperative o i conferitari sono pignorabili presso terzi, ma possono essere oggetto del privilegio agrario della banca finanziatrice. Per questo, prima di agire contro un’azienda agricola, lo studio ricostruisce il quadro dei beni e dei vincoli e indica al creditore se e dove conviene procedere, oppure se la posizione va documentata per la perdita, come descritto nella pagina sulle perdite su crediti.
Domande frequenti
Il mio cliente paga a 90 giorni perché “così è scritto nel contratto”. È legittimo?
No. Per i prodotti agricoli e alimentari il termine non può superare sessanta giorni (trenta per i deperibili), e la clausola che prevede di più è nulla. Dal giorno successivo alla scadenza di legge maturano gli interessi maggiorati e il ritardo costituisce pratica sleale sanzionabile.
Vendo mangimi: rientro nella disciplina agroalimentare?
Sì. Gli alimenti per animali rientrano tra i prodotti dell’allegato I del Trattato e quindi tra i prodotti agricoli ai quali il D.Lgs. 198/2021 si applica. Valgono i termini di sessanta giorni (trenta se il prodotto è deperibile) e gli interessi maggiorati.
Posso segnalare il cliente all’ICQRF e nello stesso tempo chiedere il decreto ingiuntivo?
Sì, le due strade sono indipendenti: la denuncia attiva il procedimento sanzionatorio pubblico, il decreto ingiuntivo recupera il credito. Prima di presentare la denuncia conviene valutare l’effetto sul rapporto commerciale e la qualità della documentazione.
Il debitore è un’azienda agricola che riceve contributi PAC. Posso pignorarli?
I contributi no: sono impignorabili per legge. I titoli che danno diritto ai contributi sì, con un pignoramento mobiliare autonomo annotato nel registro AGEA. È un’operazione tecnica che va preparata consultando il registro e verificando che i titoli siano nella disponibilità del debitore.
