Trasporto non pagato: il sub-vettore può chiedere il nolo al committente

Nella filiera dell’autotrasporto chi guida il camion è spesso l’ultimo a essere pagato: il committente paga lo spedizioniere o il vettore principale, e questi dovrebbe pagare il sub-vettore che ha eseguito materialmente il viaggio. Quando l’anello intermedio non paga, o entra in procedura concorsuale, il sub-vettore ha uno strumento che gli altri creditori non hanno.

L’art. 7-ter del D.Lgs. 286/2005 attribuisce al vettore che ha svolto il trasporto su incarico di un altro vettore un’azione diretta per il pagamento del corrispettivo nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto, committente compreso, obbligati in solido nei limiti delle prestazioni ricevute e della quota di corrispettivo pattuita. La giurisprudenza di merito, in modo largamente prevalente, ritiene che il committente non possa opporre di aver già pagato il primo vettore: il pagamento al proprio contraente non lo libera, e gli resta la rivalsa verso chi ha incassato senza girare il dovuto.

La tutela funziona se il sub-vettore prova tre cose: l’incarico ricevuto dal vettore intermedio, l’esecuzione dei trasporti ordinati a monte dal committente e il corrispettivo pattuito. Ordini, DDT o CMR che mostrino la filiera, fatture con ricevuta SDI e iscrizione all’Albo sono i documenti che decidono l’esito. L’azione può essere esercitata anche con ricorso per decreto ingiuntivo direttamente contro il committente.

Un’avvertenza vale più delle altre: i crediti da trasporto si prescrivono in un anno dalla consegna della merce (art. 2951 c.c.). Il vettore che aspetta che l’intermediario “si sistemi” rischia di perdere il credito; una messa in mora scritta a tutti i soggetti della filiera interrompe il termine.

A questo si aggiunge il termine di pagamento di sessanta giorni dalla fattura, inderogabile, previsto dall’art. 83-bis del D.L. 112/2008, con interessi di mora automatici e, dal 2025, la possibilità di segnalare all’Autorità garante della concorrenza i ritardi diffusi e reiterati come abuso di dipendenza economica.

Approfondimento sul sito: Trasportatori non pagati: termini di 60 giorni e azione diretta verso il committente.

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