Atto di precetto: assistenza a Torino e Mondovì per creditori e debitori
L’atto di precetto è il passaggio che separa il titolo esecutivo dal pignoramento. Per il creditore è l’atto che apre la fase esecutiva; per chi lo riceve è l’ultima occasione utile per pagare, trattare o contestare prima che l’esecuzione abbia inizio. Lo Studio Legale Amato assiste entrambe le parti, dalla redazione e notifica del precetto fino all’eventuale giudizio di opposizione.
Cos’è l’atto di precetto
Il precetto, disciplinato dall’art. 480 c.p.c., è l’intimazione scritta con cui il creditore, sulla base di un titolo esecutivo, ordina al debitore di adempiere entro un termine non inferiore a dieci giorni, avvertendolo che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata.
Il titolo esecutivo può essere una sentenza, un decreto ingiuntivo esecutivo, un’ordinanza, un verbale di conciliazione, una cambiale o un assegno, un atto notarile (art. 474 c.p.c.). Il titolo deve essere notificato al debitore prima del precetto o insieme a esso (art. 479 c.p.c.).
Il precetto deve contenere, tra l’altro:
- l’indicazione delle parti e del titolo esecutivo, con la data della sua notificazione se questa è avvenuta separatamente;
- l’intimazione a pagare la somma dovuta entro un termine non inferiore a dieci giorni, con l’avvertimento che in mancanza si procederà a esecuzione forzata;
- la trascrizione integrale del titolo, nei casi in cui la legge la richiede (ad esempio cambiale e assegno);
- l’avvertimento che il debitore può porre rimedio alla propria situazione di sovraindebitamento rivolgendosi a un organismo di composizione della crisi;
- la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio del creditore nel comune in cui ha sede il giudice competente per l’esecuzione.
Dopo la riforma del processo civile (d.lgs. 149/2022) non è più richiesta l’apposizione della formula esecutiva: il titolo si notifica in copia attestata conforme all’originale (art. 475 c.p.c.).
I termini da conoscere: 10 e 90 giorni
Dieci giorni. L’esecuzione forzata non può iniziare prima che sia decorso il termine indicato nel precetto, che non può essere inferiore a dieci giorni dalla notifica (artt. 480 e 482 c.p.c.), salvo che il giudice, in caso di pericolo nel ritardo, autorizzi l’esecuzione immediata.
Novanta giorni. Se entro novanta giorni dalla notifica non viene iniziata l’esecuzione, il precetto perde efficacia (art. 481 c.p.c.) e, per procedere, il creditore deve notificarne uno nuovo. Il termine è sospeso se il debitore propone opposizione.
Per il creditore: dal titolo al pignoramento
Quando notificare il precetto
Il precetto si notifica una volta ottenuto il titolo esecutivo. Poiché il pignoramento deve seguire entro novanta giorni, conviene arrivare alla notifica avendo già un’idea dei beni aggredibili: immobili, conti correnti, stipendio o pensione, crediti verso terzi. Dopo la notifica del precetto è inoltre possibile chiedere la ricerca telematica dei beni del debitore nelle banche dati pubbliche (art. 492-bis c.p.c.).
Cosa fa lo studio
- verifica del titolo esecutivo e calcolo puntuale delle somme dovute, interessi compresi;
- redazione e notifica del precetto;
- ricerca dei beni del debitore;
- avvio del pignoramento più adatto al caso: mobiliare, presso terzi (conti, stipendi, crediti) o immobiliare.
Per la fase che precede il titolo, vedi anche le pagine dedicate al decreto ingiuntivo e al recupero crediti.
Per il debitore: cosa fare se si riceve un atto di precetto
Ricevere un precetto significa che il creditore ha in mano un titolo esecutivo e può procedere al pignoramento allo scadere del termine indicato. Ignorarlo è la scelta peggiore. Le strade possibili sono tre: pagare, cercare un accordo con il creditore, oppure contestare il precetto se ve ne sono i presupposti.
L’opposizione a precetto: due strumenti diversi
Opposizione all’esecuzione (art. 615, primo comma, c.p.c.). Serve a contestare il diritto del creditore di procedere: ad esempio perché il debito è stato pagato, si è prescritto dopo la formazione del titolo, perché il titolo è venuto meno o perché le somme intimate non sono dovute. Quando il titolo è una sentenza o un altro provvedimento giudiziale, non si possono far valere fatti anteriori alla sua formazione, che andavano dedotti nel giudizio in cui il titolo si è formato. Con l’opposizione si può chiedere la sospensione dell’efficacia esecutiva del titolo, se ricorrono gravi motivi.
Opposizione agli atti esecutivi (art. 617, primo comma, c.p.c.). Riguarda i vizi formali del titolo o del precetto, come un difetto della notifica o la mancanza dei requisiti di legge. Va proposta entro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica.
Un’opposizione infondata espone alla condanna alle spese del giudizio: per questo la valutazione preliminare dei documenti è decisiva.
Cosa fa lo studio per il debitore
- verifica del titolo, della notifica e dei conteggi (capitale, interessi, spese);
- valutazione dei termini ancora disponibili;
- scelta motivata tra opposizione, trattativa con il creditore o, nei casi di indebitamento complessivo, procedure di composizione della crisi;
- proposizione dell’opposizione e dell’eventuale istanza di sospensione.
Domande frequenti
Ho ricevuto un precetto. Quanto tempo ho?
Il precetto indica il termine per pagare, che non può essere inferiore a dieci giorni. Se si intende contestarne la regolarità formale, il termine per l’opposizione agli atti esecutivi è di venti giorni dalla notifica. Conviene quindi far esaminare l’atto subito, senza attendere la scadenza.
Il precetto è scaduto: il creditore può ancora agire?
Sì. Il precetto non seguito dall’esecuzione entro novanta giorni perde efficacia, ma il titolo esecutivo resta valido: il creditore può notificare un nuovo precetto.
Posso pagare a rate?
Il debitore non ha un diritto automatico alla rateizzazione: occorre un accordo con il creditore. Una volta avviato il pignoramento, la legge consente di chiedere al giudice la conversione del pignoramento, sostituendo ai beni pignorati una somma di denaro, che può essere versata anche a rate entro il limite di legge (art. 495 c.p.c.).
Il debitore è deceduto: si può notificare il precetto agli eredi?
Sì. Il titolo esecutivo contro il defunto ha efficacia anche contro gli eredi, ma il precetto può essere loro notificato solo dopo che siano decorsi dieci giorni dalla notificazione del titolo (art. 477 c.p.c.).
