L’impresa ha pagato un IBAN sbagliato: cosa si può recuperare
Fatture con coordinate sostituite, bonifici urgenti ordinati da un falso dirigente, home banking violato. Chi risponde, in quali tempi e con quali strumenti. Assistenza in tutta Italia, da remoto.
Quando un’impresa scopre che un bonifico è finito a un truffatore, la domanda non è “come recupero i soldi”, ma “chi è tenuto a rispondere”. Le strade sono tre e si attivano in parallelo: la banca che ha eseguito il pagamento, la banca che lo ha ricevuto, la persona che ha incassato. I tempi contano: il richiamo del bonifico ha probabilità reali solo nei primi giorni, e il diritto al rimborso verso la propria banca va esercitato entro termini precisi.
Tre situazioni diverse, tre regole diverse
1. Operazione non autorizzata. Qualcuno ha disposto il pagamento al posto dell’impresa, con credenziali sottratte o con una carta clonata. Qui la legge parte da un principio favorevole al cliente: se l’utente nega di aver autorizzato un’operazione, è la banca a dover provare che l’operazione è stata autenticata, registrata e contabilizzata correttamente (art. 10 D.Lgs. 11/2010). Il rimborso è dovuto salvo dolo o colpa grave del cliente, con una franchigia massima di 50 euro nei casi di furto o smarrimento dello strumento (art. 12). Attenzione: per i clienti che non sono consumatori né microimprese queste tutele possono essere derogate con clausola espressa (art. 2, co. 4, lett. b e c, D.Lgs. 11/2010); le microimprese restano protette come i consumatori. La prima cosa da leggere è il contratto di conto corrente.
2. Operazione autorizzata ma ingannata. L’impresa ha disposto il bonifico di propria mano, ma a un beneficiario che non era quello che credeva: la fattura del fornitore con l’IBAN sostituito, la mail del “direttore” che ordina un pagamento urgente, la richiesta di cambio coordinate. È la categoria che nel 2024 ha raggiunto il 74% del valore dei bonifici fraudolenti nell’area europea secondo il rapporto EBA-BCE. Qui la banca non deve rimborsare per il solo fatto che il cliente sia stato ingannato; risponde se ha violato obblighi propri: non ha bloccato operazioni anomale, non ha eseguito la verifica del beneficiario, ha usato canali esposti allo spoofing.
3. Il recupero verso chi ha incassato. In entrambi i casi esiste un conto che ha ricevuto il denaro, spesso intestato a un prestanome. L’azione di ripetizione, la denuncia, la richiesta alla banca ricevente di congelare le somme e la segnalazione antiriciclaggio sono strumenti distinti dalla pretesa verso la propria banca e vanno attivati subito.
Cosa è cambiato dal 9 ottobre 2025
Il Regolamento (UE) 2024/886 impone alle banche la verifica della corrispondenza tra nome del beneficiario e IBAN prima dell’esecuzione del bonifico, ordinario o istantaneo. Se il cliente procede nonostante l’avviso di mancata corrispondenza, la banca è esonerata da responsabilità. Per le imprese il servizio non è obbligatorio: la banca può offrire l’esclusione, in particolare sui pagamenti massivi. Un’impresa che ha rinunciato alla verifica ha una posizione più debole; un’impresa a cui la verifica non è stata offerta o non è stata eseguita ha un argomento in più.
I tempi
- Disconoscimento alla banca: subito, per iscritto; la comunicazione delle operazioni non autorizzate va fatta senza indugio e comunque entro 13 mesi dall’addebito (art. 9 D.Lgs. 11/2010).
- Reclamo scritto alla banca: la risposta deve arrivare entro 15 giornate lavorative per i servizi di pagamento e 60 giorni negli altri casi.
- Ricorso all’Arbitro Bancario Finanziario: entro 12 mesi dal reclamo, 20 euro di contributo, decisione in media in 107 giorni nel 2025, fino a 200.000 euro di richiesta.
- Giudizio ordinario: resta possibile dopo l’ABF; il ricorso ABF vale come condizione di procedibilità.
Come lavora lo studio
La selezione del caso precede tutto. Non tutti i pagamenti ingannati sono rimborsabili e dirlo prima evita costi inutili. Il primo passaggio è un’analisi di fattibilità documentale, a compenso fisso indicato nel preventivo, con risposta entro 48 ore dalla ricezione dei documenti. Solo se esistono margini concreti si passa al reclamo, al ricorso ABF e, se serve, al giudizio, con preventivo scritto per ciascuna fase.
Cosa serve per valutare il caso
- La contabile del bonifico e l’estratto conto del periodo
- Le mail o i messaggi con cui è arrivata la fattura o la richiesta di pagamento, con le intestazioni complete
- La fattura originale, come transitata dallo SDI, e la versione ricevuta via mail
- Il contratto di conto corrente e le condizioni sui servizi di pagamento
- Le comunicazioni già scambiate con la banca e l’eventuale denuncia
Approfondimenti: fattura del fornitore con IBAN sostituito · ricorso all’ABF per le imprese · pignoramento presso terzi per il recupero verso chi ha incassato.
Domande frequenti
La banca deve rimborsare un bonifico che ho fatto io a un IBAN truffaldino?
Non automaticamente. Il bonifico disposto dal cliente è un’operazione autorizzata; la banca risponde se ha violato obblighi propri, come la verifica del beneficiario o il blocco di operazioni anomale.
Entro quanto tempo devo contestare un’operazione non autorizzata?
Senza indugio e comunque entro 13 mesi dall’addebito (art. 9 D.Lgs. 11/2010). Il reclamo e il ricorso ABF hanno termini propri.
L’ABF decide anche per le imprese?
Sì. Nel 2025 il 7% dei ricorsi è stato presentato da non consumatori, in larga parte imprese con meno di dieci addetti.
