Hai ricevuto un decreto ingiuntivo. Hai 40 giorni.
Dalla notifica decorrono 40 giorni per opporsi (art. 641 c.p.c.). Scaduti, il decreto diventa definitivo e si può solo pagare o subire l’esecuzione. Opporsi non è sempre la scelta giusta: è una causa ordinaria, con costi e tempi, e se il credito è dovuto si perde e si pagano anche le spese dell’altra parte. Assistenza in tutta Italia, da remoto.
Quando ha senso opporsi
Credito già pagato in tutto o in parte; prestazione non eseguita o eseguita male; importo gonfiato da interessi, penali o spese non pattuite; prescrizione; fideiussione con clausole riproduttive dello schema ABI (Cass., Sez. Un., n. 41994/2021); credito ceduto senza prova della cessione; vizi di notifica.
Quando non ha senso
Quando il debito è dovuto e la sola ragione è guadagnare tempo: la provvisoria esecuzione (art. 648 c.p.c.) viene concessa facilmente se le difese sono deboli, e il tempo guadagnato si paga con le spese. In questi casi conviene trattare una dilazione prima della scadenza dei 40 giorni, usando il termine come leva.
Se il decreto è già provvisoriamente esecutivo
Si può chiedere la sospensione (art. 649 c.p.c.) solo per gravi motivi; nel frattempo il creditore può notificare il precetto e pignorare. L’urgenza è reale.
Cosa serve
Il decreto con la relata di notifica; il contratto o le fatture; le prove dei pagamenti; la corrispondenza con il creditore.
Conflitto di interessi
Lo studio assiste anche creditori istituzionali. Prima di accettare un incarico verifica che il creditore procedente non sia un proprio cliente; in quel caso lo dice subito e indirizza a un collega.
Domande frequenti
Posso fare opposizione da solo?
Davanti al Tribunale no. Davanti al Giudice di pace solo per cause fino a 1.100 euro (art. 82 c.p.c.).
Quanto costa l’opposizione?
Contributo unificato secondo il valore, più il compenso, preventivato per iscritto prima di iniziare. In caso di soccombenza si pagano anche le spese dell’altra parte.
La mediazione è obbligatoria?
Nelle materie soggette a mediazione, come i contratti bancari e assicurativi, sì: va avviata dopo la decisione sulla provvisoria esecuzione (art. 5-bis D.Lgs. 28/2010).
Se perdo?
Il decreto diventa definitivo, con le spese dell’opposizione a carico. Per questo la valutazione iniziale deve essere onesta: se le difese non reggono, è meglio trattare.
